INDICIZZAZIONI ILLEGITTIME ED INTERESSI CORRISPETTIVI OCCULTI NEI CONTRATTI DI LEASING

Nei contratti di leasing a canone variabile l’utilizzo di un bene viene generalmente concesso dall’istituto finanziario a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico, composto da un Tasso Base Fisso (determinato nella fase negoziale) c.d. “indicizzato” al parametro di riferimento.
Solitamente, il contratto prevede canoni indicizzati Euribor 3 mesi 365, con indice di riferimento iniziale diverso dal reale valore del parametro di indicizzazione “Euribor 3 mesi” alla data di stipula del contratto di leasing generando così un tasso di interesse superiore all’indice indicato in contratto.
Occorre precisare che, nel corso del rapporto contrattuale le rate del leasing rimangono invariate (simulando un tasso costante), mentre avviene separatamente uno scambio di flussi monetari determinato dagli adeguamenti periodici – positivi o negativi -, calcolati moltiplicando la differenza esistente tra il Tasso Base stabilito alla data di sottoscrizione del contratto ed il valore rilevato tempo per tempo dal parametro di riferimento (Euribor 3 mesi) per il debito residuo o la sommatoria delle rate.
L’affiancamento di tali flussi monetari a quello che dovrebbe essere il normale ammortamento dell’importo finanziario a tasso fisso risulta palesato dalla circostanza che le differenze pari al risultato della formula di indicizzazione vengono addebitate o accreditate al cliente separatamente dai canoni.
Per definizione, l’importo di ciascuna indicizzazione è pari a:
VAR = Dr (T – Tb)/N
Dove:
VAR = variazione del canone;
Dr = Debito residuo al canone precedente;
Tb = Tasso base di riferimento, su base annua;
T = Valore del tasso di indicizzazione alla scadenza del canone, su base annua;
N = numero di canoni all’anno.
Se il Tasso di Indicizzazione T assume valore superiore al tasso base di riferimento Tb, la variazione è positiva, quindi il canone aumenta.
Se invece il Tasso di Indicizzazione T assume un valore inferiore al tasso base di riferimento Tb, la variazione è negativa, quindi il canone diminuisce.
Il tasso base di riferimento Tb indicato nel contratto deve necessariamente coincidere con il valore del parametro di indicizzazione al momento della stipula, affinché il finanziamento possa iniziare con una variazione nulla, ovvero in condizione di parità tra concedente e utilizzatore, così da rendere possibile l’equazione del tasso interno di attualizzazione:
prezzo di acquisto = maxi rata + rate attualizzate + riscatto
In questi casi, non è possibile attuare la predetta equazione stante la divergenza tra tasso base di riferimento indicato in contratto e valore del parametro di indicizzazione alla data di stipula del contratto.
Tale divergenza dà luogo alla c.d. “indicizzazione illegittima”, la quale comporta una variazione dei canoni in modo sfavorevole al cliente, indipendentemente dalla variazione dei tassi tempo per tempo.
Infatti ipotizzando ad esempio che un contratto di leasing preveda un tasso base di riferimento indicato in contratto pari al 2,1 % mentre il valore del parametro di indicizzazione alla data di stipula del contratto è di 2,4 % avviene quanto illustrato dal grafico seguente:
giorno stipula Euribor sale (maggiori interessi)
1° mese 2° mese
2,4%
2,1%
Euribor scende (minor sconto)
Questa differenza è sempre a favore del concedente, atteso che:
- se l’Euribor sale, il cliente pagherà più interessi
- se l’Euribor scende, il cliente avrà un minore sconto.
Questa variazione non è immediatamente percepibile dall’utilizzatore, che intuitivamente potrebbe essere erroneamente indotto a credere che l’indicazione di un Tasso Base di Riferimento più basso comporti una condizione per lui favorevole.
In realtà, la predetta situazione determina:
a) la nullità del parametro di indicizzazione per difetto di espressa e corretta pattuizione scritta ex art. 117 comma 4 e 6 TUB, con conseguente rideterminazione del rapporto di dare / avere tra le parti mediante applicazione del tasso minimo BOT ex art. 117 comma 7 TUB in sostituzione del tasso di interesse praticato;
b) l’applicazione di un costo occulto e non pattuito che determina un aumento degli interessi corrispettivi tali da determinare una discrasia tra tasso pattuito e tasso praticato, con conseguente ricalcolo dell’intero piano di ammortamento al minimo BOT;
c) una ulteriore divergenza tra tasso leasing contrattuale ed effettivo (tasso leasing con indicizzazioni), con conseguente nullità del tasso di interesse ex art. 117 comma 4 e 6 TUB e necessità di rideterminare il rapporto contrattuale mediante applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 comma 7 TUB.
In conclusione a quanto argomentato si ritiene che l’applicazione di tale prassi generi interessi corrispettivi occulti a favore della banca infatti tramite l’indicazione in contratto di un parametro di indicizzazione diverso ed inferiore a quello effettivo (alla data di sottoscrizione del contratto) la banca applica un’indicizzazione illegittima.
Per ovviare a tale prassi è possibile tutelarsi, come per i mutui, sottoscrivendo sempre il contratto con la quotazione del tasso al giorno della stipula.

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